La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), tra le varie norme, ha previsto e disciplinato la cosiddetta tracciabilità delle buste paga in modo da contrastare il “lavoro grigio”, cioè i rapporti di lavoro in cui vengono eluse alcune Leggi.
Quanto disposto dalla norma comporterà, a partire dal 1° luglio 2018, l’impossibilità, per i datori di lavoro, di pagare le retribuzioni dei dipendenti in contanti. Le retribuzioni ai dipendenti e collaboratori dovranno essere erogate solo attraverso strumenti di pagamento tracciabili e trasparenti. Lo scopo è quello di evitare che alcune aziende paghino stipendi più bassi del netto in busta paga, ottenendo un illecito vantaggio a discapito del lavoratori.
A CHI SI RIVOLGE LA NORMA
Per espressa volontà della norma, il divieto vale per tutti i rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché per ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. Mentre non si applica nella Pubblica Amministrazione e nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).
METODI DI PAGAMENTO
Le modalità attraverso cui dovranno essere corrisposte le retribuzioni, nonché ogni anticipo di essa, anche se di piccoli importi, sono le seguenti:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni).
La norma fissa un altro principio importante stabilendo che, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituirà in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante, a differenza di quanto succedeva in passato, perché la prova dell’avvenuto pagamento sarà la distinta relativa al pagamento stesso.
SANZIONE
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo in questione verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.